Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19978 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19978 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOLPE GIUSEPPE N. IL 06/06/1988
avverso la sentenza n. 1881/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 34189/14
Motivi della decisione
L’imputato VOLPE Giuseppe ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Bari che, in riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Foggia in data
14.5.2013, appellata dall’imputato, in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. , 73 d.P.R. n.
309/90 in relazione alla detenzione di gr. 32,07 di cocaina e gr. 0,95 di hashish, ha
rideterminato la pena inflitta.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto delle
eccezioni difensive e, in particolare, in relazione al disconoscimento dell’ ipotesi ex art. 73
comma 5 d.P.R. n. 309/90 in ragione del modesto quantitativo di droga rinvenuto.
Il ricorso è inammissibile perché generico rispetto – come si desume dalla sentenza – alla
rinuncia a tutti i motivi diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio, oggi non oggetto
di ricorso.