Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19975 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19975 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’URSO GIUSEPPE nato il 10/11/1962 a MESSINA

avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva ritenuto Giuseppe D’Urso colpevole
del reato fallimentare al medesimo ascritto ai sensi dell’art. 234 I. fall., irrogando
la pena indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo

giudizio in quanto, all’epoca, il medesimo era stato tratto in arresto a seguito di
ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – La Corte territoriale congruamente aveva escluso la fondatezza
dell’eccezione di nullità del processo perché il decreto di citazione non era stato
notificato all’imputato nel luogo di detenzione in applicazione dei seguenti
principi di diritto, formulati da questa Corte:
– è valida la notifica all’imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita
presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l’
imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art.
161, comma primo, cod. proc. pen. (da ultimo: Sez. 5, n. 35542 del
29/02/2016, Manciaracina, Rv. 268017);
– è legittima la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.
allorché lo stato detentivo dell’imputato non sia portato o non sia comunque
venuto a conoscenza del giudice (che lo fosse è una mera asserzione della
difesa, mai dimostrata), sussistendo anzi in proposito uno specifico onere a
carico dell’imputato medesimo di comunicare la propria condizione ai fini delle
notifiche (da ultimo: Sez. 4, n. 11395 del 16/01/2006, Giordano, Rv. 233533).
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma I’ll aprile 2018.

l’imputato regolarmente ricevuto la notifica del decreto di citazione al primo

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