Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19975 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19975 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IEMMITO LUIGI N. IL 06/01/1973
avverso la sentenza n. 3166/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/04/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Iemmito Luigi ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni
di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed
esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata
all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto;
Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile b15
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo difetto di motivazione.