Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19974 del 26/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19974 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
CAMINITI MILA N. IL 23/03/1983
avverso l’ordinanza n. 3570/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/setttitele conclusioni del PG Dott. E(AAA:c-o 1)c.,(2SL ti 0-V Q— cke
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Data Udienza: 26/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del

23.5.2013 il Tribunale di sorveglianza di Firenze

ammetteva Caminiti Mila alla misura alternativa della detenzione domiciliare, con
autorizzazione ad assentarsi dalla propria abitazione per ore quattro giornaliere
per provvedere alle indispensabili esigenze di vita.
Avverso l’ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Firenze propone ricorso per cassazione per difetto di motivazione ed erronea
applicazione dell’art.47 ter legge n.354 del 1975 e 284 cod.proc.pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
Con il provvedimento di concessione della misura alternativa della
detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza, in applicazione del disposto
dell’art.47 ter Ord.pen. e dell’art.284 comma 3 cod.proc.pen. , ha autorizzato
l’interessata ad assentarsi, in determinati orari, dal luogo di detenzione
domiciliare, così svolgendo una implicita valutazione di merito circa la concreta
sussistenza della situazione di impossibilità dell’interessata a provvedere
altrimenti alle proprie indispensabili esigenze di vita.
Il ricorso propone,nella sostanza, una censura di merito in ordine alla
valutazione, sia pure implicita, svolta dal competente Tribunale di sorveglianza,
circa la sussistenza delle condizioni richieste dall’art.284 comma 3 cod.proc.pen.
per autorizzare la condannata ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 26.3.2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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