Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19974 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19974 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALLERONI CLAUDIO nato il 15/09/1963 a RICCIONE
avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava,
per quanto qui di interesse, la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Rimini che aveva ritenuto Claudio Falleroni colpevole del delitto di
bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, il difetto di motivazione nella valutazione degli elementi di prova
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti
del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità,
della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma I’ll aprile 2018.
dell’elemento soggettivo del reato.