Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19973 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19973 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CILI FATLIND nato il 23/10/1984 a LUSHNJE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO • „

1 – La Corte di appello di Bologna, con la senterta fénpugfiata, confermava,
per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Ravenna nella parte in
cui aveva ritenuto Cili Fatlind colpevole del delitto di cui all’art. 497 bis cod. pen.
in relazione alla carta di identità apparentemente rilasciata dalla autorità
rumene.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando:

riqualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell’art. 497 bis cod. pen.;
– con il secondo ed il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione al
diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla sola base di un precedente
penale a carico del prevenuto ed alla misura della pena, giudicata eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Il primo motivo è versato in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte
di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv.
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia,
Rv. 229369).
La Corte territoriale aveva concluso, con motivazione priva di manifesti vizi
logici, che l’apposizione della foto del prevenuto al documento dimostrava
quantomeno il suo concorso nella contraffazione del documento così da
concretare l’ipotesi aggravata.
2 – Gli ulteriori motivi di ricorso, sul trattamento sanzionatorio, sono
inammissibili, perché:

la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è

giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (una precedente
condanna per un delitto grave, di traffico di stupefacenti), che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
1

– con il primo motivo, la violazione di legge in ordine alla mancata

faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244);
– la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne

una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
3 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad

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