Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19973 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19973 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUDROUS JAMAL N. IL 12/12/1970
avverso la sentenza n. 1690/2013 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
25/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

è

Motivi della decisione

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge riguardo all’inadeguata valutazione della congruità della pena in rapporto all’entità del fatto.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2115
Il Prsilente
Vince
otundo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Savona, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Boudrous Jannal ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena,
con-dizionalmente sospesa, di dieci mesi di reclusione ed C 3.000,00 di multa per i reati di detenzione ed offerta in vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ritenuta l’ipotesi del
fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a), resistenza a
pubblico ufficiale (art. 337, cod. pen., capo b) e lesioni personali continuate e aggravate (artt.
81 cpv., 61 n. 2, 582, 585, 576 n.1 cod. pen., capo c), ritenuto il vincolo della continuazione
tra gli addebiti.

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