Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19972 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19972 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIMMELLI MARTINO nato il 04/01/1954 a MONTEFORTE IRPINO parte offesa nel
procedimento
c/
NIGRO DIEGO nato il 21/09/1972 a AVELLINO
avverso l’ordinanza del 02/03/2017 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino disponeva
l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di Diego Nigro, su
denuncia della persona offesa Martino Gimmelli, per i delitti di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni e di lesioni personali aggravate, per l’inammissibilità
dell’opposizione dello Gimmelli che aveva richiesto l’audizione di persona non
presente al momento e nel luogo del fatto.
contraddittorio concretatosi nella valutazione del giudice della concludenza della
prova e non della sua sola pertinenza.
3 – Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha ribadito le ragioni del
motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo ribadito da
Sez. 6, n. 7472, Benigno, Rv. 269739) non è consentito alla persona offesa
proporre il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione (neppure nel
caso in cui la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell’apposito albo).
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
2 – Propone ricorso personale il Gimmelli, lamentando la violazione del