Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19972 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19972 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIBI HASAN N. IL 18/01/1985
avverso la sentenza n. 2567/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Lecce, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato a Bibi Hasan ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di
quattro anni di reclusione ed C 10.000,00 di multa per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti del tipo eroina (art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 114 cod. pen.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2015
Il consigliere

sore

Il Pre
Vincenz

Orit
——–

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza assoluta
di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 cod. proc. pen.

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