Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19970 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19970 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARNAUTU VADIM nato il 19/10/1985 a MINIGIR( MOLDAVIA)

avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

ot


RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava estinta per prescrizione
una delle condotte contestate ad Arnautu Vadim ai sensi dell’art. 495 cod. pe .,
confermandone la responsabilità per le ulteriori due condotte contestate al
medesimo titolo.
2 – Propone ricorso personale l’imputato, lamentando, con l’unico motivo, la

attenuanti generiche nonostante le disagiate condizioni di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (le precedenti condanne
patite dall’imputato), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6,
n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato
da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

violazione di legge in cui la Corte era incorsa nel negargli le circostanze

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