Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1997 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1997 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CURIALE GIUSEPPE N. IL 20/09/1957
avverso la sentenza n. 2665/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CURIALE Giuseppe ricorre contro la sentenza specificata in epi-
grafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582 cod.pen., e
denuncia mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, posto che la sentenza im-
la gravità del fatto e la personalità del reo, connotata da numerosi precedenti per gravi
delitti, dando quindi congrua giustificazione dell’esercizio discrezionale di determinazione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
pugnata, nel confermare la pena inflitta in primo grado, ha correttamente considerato