Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1997 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1997 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECCHINI GIULIANO N. IL 12/11/1948
avverso la sentenza n. 826/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Cecchini Giuliano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Ancona , in data 16-4-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 368 cp
, commesso in Pesaro il 25-9-2002 .
Il ricorrente deduce violazione di legge poiché l’imputato aveva dimenticato di aver
smarrimento e cioè un atto che non contiene alcuna segnalazione di reato a carico
di chicchessia. Il reato presupposto sarebbe comunque eventualmente quello di cui
all’art 647 cp , procedibile a querela e quest’ultima non è stata proposta.
Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza
impugnata, la prima censura non è stata dedotta in appello, essendosi l’appellante
limitato a sostenere l’inidoneità della denunzia di smarrimento a integrare
l’elemento materiale del delitto di calunnia e la sua finalizzazione all’ottenimento di
un provvedimento cautelare di sospensione della pubblicazione del protesto nonchè
a invocare un miglior trattamento sanzionatorio. Né il ricorrente ha contestato la
completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla
cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è
pertanto inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp.
Le ulteriori censure sono manifestamente infondate. Correttamente infatti il giudice
a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale l’inveridica
denuncia di smarrimento di un assegno simula a carico del prenditore il reato di
ricettazione, procedibile d’ufficio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata
e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo
grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali ,dalle quali hanno
tratto conseguenze corrette sul piano giuridico .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 cc 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

consegnato l’assegno alla persona offesa ; egli ha poi presentato denuncia di

e

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13.

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