Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19969 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19969 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI SANTO nato il 11/12/1971 a ORTONA

avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO

SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello de L’Aquila, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, concedeva a Santo Spinelli le
circostanze attenuanti generiche e ne confermava ja responsabilità per il delitto
ascrittogli ai sensi dell’art. 496 cod. pen..
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando l’erronea
applicazione della legge penale posto che l’imputato, dopo avere declinato le

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Il ricorso è versato in fatto e non tiene conto della motivazione della
Corte territoriale, priva di manifesti vizi logici, che ha osservato come la condotta
illecita si sia concretata nel momento in cui il ricorrente ha declinato agli agenti
le false generalità (destinate ad essere riportate nel verbale relativo
all’intervento), non avendo alcuna efficacia scriminante la circostanza che il
medesimo, condotto in caserma per l’identificazione, abbia poi rilasciato i dati
identificativi autentici.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

false generalità, aveva corretto tale mendace dichiarazione, affermando il vero.

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