Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19968 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19968 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOCE LUCIANO nato il 10/03/1947 a FROSINONE

avverso la sentenza del 04/11/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Luciano Noce colpevole
del delitto di lesioni consumate a danno di Ernesto Zangrilli, irrogando la pena
indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando:
– con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in

prevenuto gravi, precisi e concordanti.
– con il secondo motivo, il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta
attendibilità della persona offesa Ernesto Zangrilli ed alla conseguente
inattendibilità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – I motivi di doglianza sono versati in fatto e, invece, esula dai poteri di
questa Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv.
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia,
Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Il Tribunale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva concluso
per l’attendibilità della versione fornita dalla persona offesa perché questi era
stato trovato ferito e dolorante dalla moglie, perché era stata quest’ultima ad
avvertire le forze dell’ordine e perché l’imputato non aveva inteso rivelare i nomi
di coloro che erano presenti al momento del fatto nonostante gli fossero noti.
Si era così formato un compendio probatorio, basato sulla prova diretta
costituita dalla testimonianza della persona offesa, che aveva ragionevolmente
condotto alla declaratoria di penale responsabilità dell’imputato.

1

ordine alla valutazione della prova, non essendo gli indizi raccolti a carico del

2- All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle

Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

ammende.

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