Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19968 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19968 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAHRI HASSAN N. IL 03/02/1988
avverso la sentenza n. 750/2014 TRIBUNALE di TERNI, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata, in epigrafe il Tribunale di Terni, su richiesta dell’imputato concordata
con il PM, ha applicato a Zahri Hassan ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di sette mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 61 n.2 cod. pen.), ritenuto il vincolo della continuazione tra gli
addebiti.

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591 lett. c)
cod. proc. pen. sotto il profilo dell’omessa formulazione dei motivi d’impugnazione con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 015
Il consiglier
sore
Orl
V lo , i

Il Presid
Vincenzo

e
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Il ricorrente ha proposto formale impugnazione, cui non ha però fatto seguito l’indicazione dei
relativi motivi.

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