Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19967 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19967 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARCIDIACONO ALBANO nato il 10/04/1946 a PORDENONE

avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Modena che
aveva ritenuto Albano Arcidiacono colpevole dei delitti di bancarotta al medesimo
ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del

prova che la società fallita disponesse realmente dei beni indicati come distratti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Il motivo di ricorso è interamente versato in fatto e, invece, esula dai
poteri di questa Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
Con motivazione priva di manifesti vizi logici, la Corte territoriale aveva
ripreso la motivazione del primo giudice dalla quale si evinceva che l’ultimo
amministratore della società, soggetto diverso dall’odierno imputato, aveva
chiarito come i beni distratti (la cui disponibilità da parte della fallita era emersa
dalla pur incompleta documentazione societaria) fossero effettivamente
pervenuti nel materiale possesso dell’imputato, così smentendo l’assunto
difensivo.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma l’11 aprile 2018.

prevenuto in riferimento al delitto di bancarotta patrimoniale, non essendovi

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