Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19965 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19965 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CECCOBELLI EZIO nato il 15/10/1954 a RIMINI

avverso la sentenza del 19/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in riforma
della sentenza assolutoria del Tribunale di Rimini, dichiarava Ezio Ceccobelli
colpevole del delitto di cui all’art. 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in
dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del

deposizione della teste Alessandra Zelano, così disapplicando il principio di diritto
fissato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 27620/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Nel caso di condanna in appello, non sussiste l’obbligo di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza
assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una
prova dichiarativa, bensì all’esito della differente interpretazione della fattispecie
concreta, fondata su una complessiva valutazione dell’intero compendio
probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Fazzini, Rv. 271012), come è
accaduto nell’odierno caso concreto (ove la riforma della sentenza di prime cure
non si era fondata su una diversa valutazione dell’attendibilità della deposizione
della Zelano).
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma l’11 aprile 2018.

compendio probatorio operata senza rinnovare la prova dichiarativa, in specie la

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