Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19965 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19965 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCINELLI DANIELE N. IL 16/06/1965
avverso la sentenza n. 1915/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 33986/14
a
Motivi della decisione
L’imputato MANCINELLI Daniele ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Ancona che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data
9.4.2010 in ordine al reato di cui all’ art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90 e 635 c.p. con condanna a
pena di giustizia.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il ricorrente deduce carenza della motivazione rispetto alli uso personale dello stupefacente
documentato dalla certificata condizione di tossicodipendente del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile perché palesemente generico ed in fatto rispetto alla motivazione
della sentenza – che ha condiviso l’assunto a base della prima sentenza che aveva escluso
l’uso personale in ragione della suddivisione in dosi e dell’occultamento dello stupefacente in
luogo pubblico, neanche specificamente contrastato dall’appello – con la quale non si confronta
in alcun modo.