Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19964 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19964 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PISTORELLI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GUIDA GERARDO nato il 29/06/1956 a CELLE DI BULGHERIA
GUIDA NICHI nato il 04/02/1981 a AGROPOLI

avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

Data Udienza: 11/04/2018

osserva
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna
di Guida Gerardo e Guida Nichi per i delitti di danneggiamentQ aggravato e lesioni aggravate
per come loro rispettivamente ascritti in prime cure, mentre, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado, assolveva gli stessi imputati dalle concorrenti contravvenzioni di
porto illegale di oggetti atti ad offendere perché estinte per pl -escrizione.

3. Preliminarmente deve ritenersi irrilevante l’intervenuta remissione della querela, atteso che
entrambe i reati per cui è intervenuta condanna in appello sono procedibili d’ufficio. Quanto a
quello di danneggiamento, anche alla luce delle modifiche apportate dal d. Igs. n. 7/2016
all’art. 635 c.p., in quanto lo stesso è stato commesso con violenza alla persona, mentre per
quanto riguarda quello di lesioni in quanto aggravato dai futili motivi, aggravante che ai sensi
del combinato disposto degli artt. 582 co. 2, 585 co. 1 e 577 co. 1 n. 4 c.p. comporta per
l’appunto la procedibilità officiosa anche delle lesioni lievissime, altrimenti procedibili a querela
della persona offesa. Ciò premesso i ricorsi devono ritenersi nel resto inammissibili, ex articoli
581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del
requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun
contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui
motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
2000,00 (duemila/00).
Così deciso in Re a l’11 aprile 2018

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo vizi della motivazione del
provvedimento impugnato in relazione all’affermazione di responsabilità e comunque
l’estinzione dei reati per l’intervenuta remissione della querela da parte delle persone offese
ritualmente accettata.

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