Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19964 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19964 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUFOLO ALBERTO N. IL 09/02/1963
avverso la sentenza n. 725/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 33983/14

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine
alla destinazione a terzi dello stupefacente, appena acquistato in dosi e destinato ad uso
personale. Si deduce, inoltre, analoga doglianza in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche priva di motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché in fatto rispetto alla motivazione resa della quale non coglie
effettivi vizi della motivazione, invocando una diversa valutazione probatoria degli elementi di
fatto. Quanto al diniego delle attenuanti la doglianza è inammissibile censurando l’esercizio
discrezionale del potere demandato al giudice di merito che ha ritenuto adeguata la
determinazione della pena rispetto alla generica richiesta difensiva in tema di generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P• Q• M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015

L’imputato RUFOLO Alberto ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Ancona che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 10.12.2009
in ordine al reato di cui alli art.73 d.P.R. n. 309/90 in relazione ad eroina (126 dosi singole) e
cocaina (1 dose), con condanna a pena di giustizia.

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