Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19962 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19962 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARLINI GIULIANO nato il 04/02/1948 a MONASTERO BORMIDA
avverso la sentenza del 13/10/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – Con la sentenza impugnata, il Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Genova ha applicato a Giuliano Carlini la pena concordata fra le parti
nella misura indicata in dispositivo, per i reati fallimentari meglio descritti in
rubrica.
2 – L’imputato ha proposto ricorso personale, deducendo la violazione di
legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – Questa Corte ha, infatti, affermato che il giudice nel dare conto della
valutazione della pena concordata può limitare il proprio giudizio alla “congruità”
della stessa, nella sua misura finale, senza dover valutare i singoli passaggi che
l’hanno determinata (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209)
e le Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in
motivazione) hanno di recente ribadito che la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio
• lao Scarlini
Il Presidente
Stefly alla
t
congruità della pena.