Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19960 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19960 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRI MARCO nato il 27/06/1984 a LECCE

avverso la sentenza del 27/02/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecce ha applicato a Marco Ferri la pena concordata fra le parti nella
misura indicata in dispositivo, per il delitto di bancarotta fraudolenta
documentale.
2 – L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la
violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di patteggiamento, la
motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per
l’applicazione dell’art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente
enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere
considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza
di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di
superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla
formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del
06/10/2015, Ayari, Rv. 264595), elementi che, nel caso concreto, non sono stati
neppure dedotti.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

applicazione del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen..

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