Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19960 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19960 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORCELLO FRANCO N. IL 08/06/1960
avverso la sentenza n. 1162/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 08/04/2015
RG 33928/14
Motivi della decisione
L’imputato TORCELLO Franco ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto che ha confermato quella emessa dal
Tribunale di Taranto sez. Manduria in data 19.4.2011 in ordine al reato di cui alli art. 56-393
c.p. (capo A, così riqualificato) e 635 c.p. ( capo B) con condanna a pena di giustizia, oltre le
statuizioni civili.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il ricorrente deduce mancanza della motivazione rispetto ai parametri richiesti dall’art. 546
lett. e) c.p.p. in ordine agli elementi giustificativi della affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché palesamente generico
rispetto alla motivazione della
sentenza – che alla luce del gravame ha riconsiderato dettagliatamente il compendio
probatorio posto a base della prima sentenza – con la quale non si confronta in alcun modo.