Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1996 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1996 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRALI ALESSANDRO N. IL 16/05/1979
avverso la sentenza n. 2136/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FERRALI Alessandro ricorre contro la sentenza specificata in epi-

grafe, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto avverso la sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato previsto
dall’art. 368 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge processuale, assumendo che i motivi enunciati a sostegno dell’appello rispetterebbero il requisito della

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la decisione impu-

gnata ha correttamente ritenuto che l’affermazione, puramente apodittica, che mancherebbe la prova degli elementi soggettivi e oggettivi del reato non soddisfa l’obbligo
della specifica indicazione dei motivi, posto che non sviluppa alcuna concreta censura
alle argomentazioni contenute in sentenza in materia di prova del reato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

specificità.

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