Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19959 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19959 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURRI CLAUDIO nato il 14/04/1963 a MILANO

avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Claudio Turri colpevole del
delitto di bancarotta fraudolenta documentale, irrogando la pena indicata in
dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando:
– con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in

invece, solo il responsabile commerciale della stessa;
– con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla prova
dell’elemento soggettivo del reato, il dolo specifico, che deve sussistere per
concretare il reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Entrambi i motivi sono versati in fatto e, invece, esula dai poteri della
Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
La Corte territoriale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva
osservato come i testi escussi, dipendenti della fallita, avessero concordemente
riferito come l’imputato fosse l’amministratore di fatto della società, il suo
“titolare”, e come anche l’amministratore di diritto a lui rispondesse. E come
l’incompletezza delle contabilità fosse preordinata ad occultare la ragione dei
prelievi di denaro, da parte del Turri, dai conti della società, con conseguente
danno ai creditori della stessa.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

1

relazione al ritenuto ruolo di amministratore di fatto del prevenuto che era stato,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

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