Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19959 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19959 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASSAN HAMADA N. IL 01/10/1982
avverso la sentenza n. 1651/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/04/2015

RG 33922/14

Motivi della decisione
L’imputato HASSAN HAMADA ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data
20.10.2009 in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p.,73 comma 1 bis d.p.r. n. 309/90 in
relazione a quantitativi di cocaina, hashish e mariuhana.

Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto, rispetto alla motivazione della sentenza
che – senza vizi logici e giuridici – ha negato la esclusiva destinazione personale dello
stupefacente rinvenuto nell’abitazione sulla base di una plurale convergenza di numerosi
elementi di fatto ( condotta degli occupanti, occultamento in luoghi diversi, pluralità di droghe,
confezionamento in dosi, rinvenimento di sostanza destinata al taglio e di materiale atto al
confezionamento, identicità di questo con le dosi già confezionate, alcune della quali appena
realizzate, rinvenimento di contante variamente ripartito e, infine, di un documento intestato a
tossicodipendente lasciato ) considerata senza vizi logici, deponente per la
destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta.
Quanto alla seconda doglianza, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del
diniego della ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del
1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente
indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il
riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere
che la lesione del bene giuridico protetto sia dì ‘lieve entità (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011
Rv. 251942 Sabatino). Pertanto, la doglianza è manifestamente infondata in ragione della
considerata destinazione di base logistica dell’appartamento in questione per una attività di
spaccio organizzata e programmata a durare nel tempo di significativi quantitativi di
stupefacente, palesata anche dalla successiva analoga condotta dello stesso ricorrente appena
scarcerato per i fatti di cui è processo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in eUro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.4.2015
Il consigliere estensore

Il P

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 73 d.p.r. n. 309/90 e mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine al rigetto della tesi difensiva circa la destinazione esclusivamente
personale dello stupefacente, fondata sulle stesse ragioni esposte dalla prima sentenza e senza
rispondere alle doglianze mosse a proposito in appello; si deduce, inoltre, violazione dell’art.
73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e mancanza di motivazione non essendo stata considerata
congiuntamente la sussistenza dei parametri previsti.

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