Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19958 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19958 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORENTINI ANGELO nato il 02/08/1946 a MILANO
avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Angelo Fiorentini colpevole dei
delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli, irrogando
la pena indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al
consapevole dell’effetto distruttivo delle compiute operazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1
–
In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti
del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità,
della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Nel ricorso, infatti, non si affrontano le argomentazioni spese dalla Corte
territoriale circa la consapevolezza del prevenuto in ordine al proprio ruolo di
prestanome ed in relazione alla intervenuta spoliazione della fallita e alla
conseguente irregolare tenuta della contabilità.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
ritenuto elemento soggettivo dell’addebito, posto che il ricorrente non era