Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19957 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19957 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DEREN VASYL nato il 17/10/1983
BORYK OSTAP nato il 02/05/1988

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del locale Tribunale,
proscioglieva Boryk Ostap dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
per l’intervenuta remissione di querela, e confermava la responsabilità del
medesimo e di Deren Vasil per i delitti loro ascritti in rubrica.
2 – Propongono distinti ricorsi gli imputati, con i propri difensori,

– Deren, con l’unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
responsabilità del medesimo ed alla mancata estinzione del delitto per
remissione di querela;
– Boryk, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di sequestro di persona in
considerazione del fatto che la limitazione della libertà personale era stata
attuata per un brevissimo periodo di tempo e perché l’incontro fra le parti era
stato volontario; né la Corte aveva esplicitato l’iter logico che aveva consentito la
fissazione della pena nella misura data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti nell’interesse dei prevenuti sono inammissibili, con la sola
eccezione del primo motivo del gravame dell’imputato Deren.
1 – Tale censura, infatti, è fondata posto che, ai sensi dell’art. 155, comma
2, cod. pen., “la remissione (della querela) fatta a favore anche di uno soltanto
fra coloro che hanno commesso il reato sin estende a tutti” e “non produce
effetto (solo) per chi l’abbia ricusata”.
Ne deriva che la remissione di querela, ad opera della persona offesa
Sergev Stepanov, ancorchè sia stata fatta nei confronti del solo Boryk Ostap,
giova anche al coimputato, dello stesso fatto, Deren Vasyl che non ha certo
ricusato tale remissione visto che dimostra, quantomeno in questa fase, di
volersene avvalere formulando un apposito motivo di ricorso.
Il delitto di esercizio arbitrario va pertanto dichiarato estinto anche nei
confronti del Deren e la relativa pena, di mesi quattro di reclusione (mesi sei
diminuiti di un terzo per il rito abbreviato), va eliminata.
2 – Le censure mosse dai due ricorrenti in relazione alla loro ritenuta
responsabilità sono invece interamente versate in fatto e, come tali,
inammissibili, posto che la Corte territoriale aveva motivato sul punto senza
incorrere nei denunciati vizi logici, osservando che la ricostruzione offerta dalla
1

lamentando:

persona offesa aveva trovato adeguato riscontro nella deposizione della sorella e
nelle risultante del prodotto certificato medico.
3 – Del tutto generica è poi la doglianza del ricorso Boryk relativa alla
misura della pena anche in considerazione del fatto che la sua graduazione della
pena che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del

non ricorre.
4 – L’accoglimento del primo motivo di ricorso del Deren impedisce che lo
stesso sia condannato alla spese, mentre l’inammissibilità del ricorso del Boryk
ne comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, versando il
medesimo in colpa, anche della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui
all’art. 393 c.p. ascritto a Deren Vasyl perché estinto per remissione di querela
ed elimina la relativa pena di mesi 4 di reclusione.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna Boryk Ostap al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico • orio Stanislao Scarlini

Il Presidente
Stefano Palla

30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie –

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