Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19956 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19956 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUERCIA ANTONIO nato il 08/06/1965 a SAN VITALIANO
avverso la sentenza del 15/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Nola, rideterminava la pena inflitta ad
Antonio Guercia, confermandone la responsabilità per i delitti di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, la violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (il maggior ruolo
rivestito nella vicenda dal ricorrente rispetto ai coimputati), che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre,
posto che la pena è attestata ai minimi edittali con un lieve aumento per la
pluralità delle condotte.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
1
ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini
Il Presidente
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StAA.4–
Il Consigliere estensore