Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19956 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19956 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SADONI MOHAMED N. IL 21/07/1984
avverso la sentenza n. 3693/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/04/2015
Motivi della decisione
L’imputato Sadoni Mohamed ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Brescia
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Bergamo in data 10/05/2011, ne ha ribadito
la condanna ivi stabilita alla pena di sette mesi di reclusione per il reato di evasione dal luogo
di detenzione domiciliare (artt. 81 cpv., 385 cod. pen.).
Il ricorso si rivela inammissibile, perché sotto l’etichetta del vizio di violazione di legge e del
difetto di motivazione tende a conseguire statuizioni la cui adozione è funzionalmente demandata ai giudici di merito, compendiandosi, perciò, di motivi improponibili in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 015
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Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale
della pena.