Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19954 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19954 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ARCODIA BURRIOLO SEBASTIANO nato il 18/08/1952 a TORTORICI
ARCODIA BURRIOLO EMANUELE nato il 21/02/1981 a BRONTE

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma della sentenza del locale Tribunale, rideterminava le pene inflitte ad
Arcodia Burriolo Sebastiano e ad ArcodA Burriolo Emanuele, confermandone la
responsabilità per i delitti loro rispettivamente ascritti, di minaccia grave.
2 – Propongono ricorso gli imputati, a mezzo del comune difensore,
lamentando:

che gli orari inseriti in alcune fatture erano incompatibili con la presenza degli
imputati nel luogo del commesso delitto; le ulteriori prove, chieste ai sensi
dell’art. 507 cod. proc. peri., avrebbero dissipato ogni eventuale dubbio a tal
proposito;
– con il secondo motivo, il vizio di motivazione per non avere, la Corte,
adeguatamente valutato l’attendibilità delle deposizione della diverse persone
offese;
– con il terzo motivo, la violazione di legge per avere, la Corte, ritenuto che
il delitto di minaccia fosse aggravato dall’uso di una zappa, mentre questa,
nell’occorso, non era stata utilizzata come un’arma impropria;
– con il quarto motivo, l’errata determinazione della pena per la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1 – Entrambi i ricorsi, infatti, sono privi dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, si limitano a reiterare i motivi di
appello non affrontando le ragioni per le quali la Corte territoriale li aveva
ritenuto infondati.
Ed inoltre, in relazione ai primi tre motivi di doglianza, i ricorsi sono versati
in fatto e richiedono una inammissibile “rilettura” degli elementi circostanziali
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

1

– con il primo motivo, la mancata valutazione di una prova decisiva, posto

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva positivamente
valutato l’attendibilità delle persone offese ed aveva, così, ritenuto irrilevante
ogni ulteriore acquisizione probatoria. Aveva infine osservato come la zappa
fosse stata brandita proprio al cine di incutere ‘ancor maggior timore.

giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (la gravità del fatto e la
futilità delle ragioni dello stesso), che, pertanto, è insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.
6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
3 – All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
4 – La sentenza impugnata, però, deve essere corretta, avendo la Corte
territoriale omesso di inserire nel dispositivo, per mero errore materiale,
l’assoluzione degli imputati dal fatto di ingiuria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa
delle ammende.
Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata
nel senso che, dopo le parole “appellata dai medesimi”, devono aggiungersi
quelle “assolve gli stessi dal fatto di cui all’art. 594 c.p. sub A) e C) perché non è
previsto dalla legge come reato”.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Il Presidente
Sten9 Pal

2 – La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è

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