Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19953 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19953 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOVINCO CALOGERO nato il 31/12/1985 a RIBERA

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva ritenuto Calogero Giovinco
colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica, irrogando la pena
indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso personale l’imputato, lamentando, con l’unico motivo, la
violazione dì legge ed il difetto dì motivazione in ordine alla ritenuta

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti
del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità,
della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico

è

anislao Scarlini

Il Presidente
Stefanyll
t-4%g.14.

responsabilità del medesimo.

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