Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19952 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19952 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
CICERO LUCIA nato il 11/05/1960 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO
GIANNETTO COSIMO nato il 11/07/1977 a BARCELLONA POZZO DI GOTTO

avverso la sentenza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO,

1 – La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava,
per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto nella parte in cui aveva ritenuto Lucia Cicero e Cosimo Giannetto colpevoli
dei delitti di violenza privata e di minaccia loro rispettivamente ascritti e meglio
descritti in rubrica, irrogando a ciascuno la pena indicata in dispositivo.
2 – Propongono distinti ricorsi gli imputati, con il medesimo difensore,

– Cicero, con il primo motivo, in riferimento al delitto di violenza privata, il
vizio di motivazione in quanto erano state travisate le dichiarazioni della stessa
persona offesa che non aveva affatto affermato che fosse stata l’imputata a
impedirle di proseguire la marcia con la propria autovettura; con il secondo
motivo, la violazione di legge, in ordine alla valutazione della sussistenza del
delitto di minaccia, non avendo l’espressione proferita dall’imputata alcuna
efficacia intimidatoria;
– Giannetto, con il primo motivo, in riferimento al delitto di violenza privata,
il vizio di motivazione in quanto non si era tenuto conto della deposizione
dell’amministratore del condominio e della consulenza tecnica che aveva
dimostrato come fosse stato leso il diritto di parcheggio del prevenuto e come,
ancor più, vi fosse stato un travisamento sulla datazione del provvedimento
civile pronunciato a seguito di azione possessoria (che era successivo e non
precedente le condotte contestate al ricorrente); con il secondo motivo, la
violazione di legge, per la mancata riqualificazione della condotta nel delitto di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con conseguente proscioglimento per la
tardività della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1 – I motivi di censura formulati dall’imputata Cicero sono entrambi versati
e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

1

lamentando:

La Corte territoriale aveva osservato, con motivazione priva di manifesti vizi
logici, che, quanto al delitto di violenza privata, l’imputata si era posta davanti
all’autovettura della persona offesa impedendone così la marcia (e ciò a
prescindere dalle condizioni del traffico) e come l’espressione pronunciata dalla
prevenuta avesse indubbia valenza minacciosa, prospettando alla persona offesa
un danno ingiusto, seppure indeterminato.
2 – Il primo motivo di doglianza del ricorso Giannetto è anch’esso
interamente versato in fatto e non tiene conto della motivazione con cui la Corte

comunque, posizionato la sua autovettura in modo da non consentire agli altri
condomini di uscire dal cortile con le proprie vetture, rifiutandosi poi, alla loro
richiesta, di spostare il mezzo. Una condotta che concretava il delitto contestato
e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non avendo l’imputato
alcun diritto, azionabile, a lasciare la propria autovettura in una posizione tale da
impedire il transito degli altri condomini.
3 – All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Il Presidente
Stgano

„2-

ha rigettato analogo motivo di appello, considerando che il prevenuto aveva,

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