Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19951 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19951 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA MACCHIA VITTORIO N. IL 05/03/1956
avverso la sentenza n. 4265/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

4

Motivi della decisione
L’imputato La Macchia Vittorio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Genova
che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
17/07/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita alla pena di sei mesi di reclusione per il
reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare (artt. 385 cod. pen., 47 ter comma 8 I. n.
354 del 1975).

Il ricorso è inammissibile perché il motivo di cui si compendia riguarda chiaramente valutazioni di esclusivo merito funzionalmente demandate ai giudici dei relativi gradi di giudizio, come tale improponibile in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 20 5
Il consiglie
Orla

sore

Il Pr
Vince

ente
Rotundo

Il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo alla mancata considerazione della situazione
di fatto (sottoposizione a visita medica a seguito di temporanea paralisi facciale) a suo dire
esimente della responsabilità penale.

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