Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19950 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19950 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATANE’ CARMELO nato il 01/01/1963 a CATANIA

avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Carmelo Patanè colpevole del
delitto di minaccia aggravata, irrogando la pena indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della
attendibilità della persona offesa considerando anche che il testimone, assunto a

proferite dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Il motivo di censura è interamente versato in fatto senza tenere conto
che la Corte di cassazione non può operare una “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La Corte di merito aveva desunto l’attendibilità della persona offesa dal
parziale riscontro tratto dalla deposizione del teste che aveva sentito, in viva
voce, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, una delle minacce proferite
dall’imputato al telefono.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la còndanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

riscontro delle sue dichiarazioni, non aveva udito distintamente le minacce

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