Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1995 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1995 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE GLAUDI BIAGIO N. IL 02/09/1973
2) SACCO ARMANDO N. IL 01/02/1976
avverso la sentenza n. 5972/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1,
DE GLAUDI Biagio e SACCO Armando ricorrono contro la senten-
za specificata in epigrafe, che confermava la condanna per concorso nel reato previsto
dall’art. 337 cod.pen. e altro, e denunciano mancanza di motivazione in ordine alla
pena, assumendo che sarebbe stata determinata in misura eccessiva.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata, considerando la gravità dei fatti e la personalità dei rei
connotata da spiccata capacità a delinquere, ha fornito un’adeguata e corretta giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si
limitano a proporre un diverso più favorevole trattamento sanzionatorio, senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
§2.