Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1995 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1995 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BA IDY N. IL 01/01/1989
avverso la sentenza n. 3930/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
04/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Ba Idy ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp, dal
Tribunale di Torino, in data 4-8-12, per il reato di cui all’art 337 cp , commesso in
Torino il 3-8-12.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.

c) cpp e comunque il ricorrente non ha interesse alla proposizione del motivo
poiché il giudice ha applicato la pena da lui stesso richiesta, in accordo con il
pubblico ministero.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13.

La doglianza è formulata in termini del tutto generici, in violazione dell’art 581 lett

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