Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1995 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1995 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAFORIO ANGELO N. IL 17/10/1966
avverso la sentenza n. 402/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 16/12/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione
Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva
condannato Caforio Angelo per il reato di tentato furto pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

merito alla affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo ad – una violazione di legge, senza la benché
minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame,
detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente e in ogni caso
non può questa Corte di legittimità rileggere i fatti concordemente accertati in
entrambi i gradi di merito; nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza
da, altresì, conto espressamente delle doglianze dell’imputato disattendendole;
che, inoltre, giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in
tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia
pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo
grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritarnente travisato sia
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n.
20395);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge in

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2015.

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