Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19949 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19949 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BRANCATO FRANCESCO nato il 03/08/1979 a CATANIA
MIRABELLA ANDREA nato il 14/05/1994 a CATANIA
avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto Francesco Brancato e
Andrea Mirabella colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando ai
medesimi la pena indicata in dispositivo.
2 – Propongono distinti ricorsi gli imputati, con il medesimo difensore,
lamentando, con l’unico, analogo, motivo, l’omessa valutazione delle risultanze
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale
lieve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1 – In essi, infatti, non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti
del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità,
della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
2 – All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
probatorie, della misura della pena e delle ragioni che conducevano al