Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19949 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19949 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO FRANCESCO N. IL 19/02/1992
avverso la sentenza n. 981/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
L’imputato Rizzo Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari che,
in parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in data
19/02/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita a titolo di concorso nella detenzione di gr.
10,25 di cocaina, gr. 3,32 di marijuana e gr. 489,19 di hashish (artt. 110 cod. pen., 73 comma
1 bis d.P.R. n. 309 del 1990), riducendo però la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di due anni e otto mesi di reclusione ed C 12.000,00 di multa, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, non esplicando nella fattispecie
alcun rilievo l’intervenuto ripristino del previgente quadro sanzionatorio, atteso che oggetto
della contestazione è anche la detenzione di un non irrisorio quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina appartenente al novero delle cd. droghe pesanti, tale, perciò, da comportare l’applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dal comma 1 dell’art. 73.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2015

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del
1990 nella versione antecedente le modifiche introdotte con legge n. 49 del 2006 dichiarate
illegittime ex tunc dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.

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