Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19948 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19948 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
ORDINANZA.
sul ricorso proposto da:
KACI KLODJAN nato il 14/10/1988 a BUBO KRUJE( ANTIGUA E BARBUDA)
avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1 – La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di La Spezia che
aveva ritenuto Kaci Klodjan colpevole del delitto di furto aggravato in abitazione,
irrogando la pena indicata in dispositivo
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il mancato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1 – Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (la
professionalità dimostrata nel consumare il furto), tale dovendo ritenersi anche
quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla
la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Sta
ao Scarlini
Il Presidente
Stefano Palla
(3,1
giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti.