Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19948 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19948 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA.
sul ricorso proposto da:
KACI KLODJAN nato il 14/10/1988 a BUBO KRUJE( ANTIGUA E BARBUDA)

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di La Spezia che
aveva ritenuto Kaci Klodjan colpevole del delitto di furto aggravato in abitazione,
irrogando la pena indicata in dispositivo
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando, con
l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per il mancato

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (la
professionalità dimostrata nel consumare il furto), tale dovendo ritenersi anche
quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla
la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Sta

ao Scarlini

Il Presidente
Stefano Palla

(3,1

giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA