Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19947 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19947 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LI GRECI FABRIZIO nato il 29/07/1990 a PALERMO

avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava
la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Fabrizio Li Greci colpevole del
delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., irrogando la pena indicata in
dispositivo.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando:
– con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in

contundente;
– con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Il primo motivo è interamente versato in fato e, invece, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
La Corte territoriale aveva ancorato il proprio giudizio sulla sussistenza
dell’aggravante alle coincidenti deposizioni della persona offesa e dei testimoni a
cui la stessa aveva riferito l’accaduto nell’immediatezza.
2 – Congrua era inoltre la motivazione in fatto spesa dalla Corte per negare
che la condotta del prevenuto potesse considerarsi di speciale tenuità, avendo il
medesimo agito, tendendo alla persona offesa un agguato e così dimostrando
una particolare pericolosità.
Il secondo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato.
3 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

1

relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’utilizzo di un corpo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso, in Romani aprile 2018.

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