Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19946 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19946 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA ,
sul ricorso proposto da:
RICCOBENE RAIMONDO nato il 08/03/1976 a LICATA

avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, rideterminava la pena inflitta
a Raimondo Riccobene, confermandone la responsabilità per i delitti di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando:
– con il primo motivo, l’intervenuta estinzione per prescrizione dei delitti

– con il secondo motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in
relazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente in ordine ad
entrambe le ipotesi di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Il primo motivo è manifestamente infondato posto che il termine di
prescrizione dei delitti previsti dall’art. 216 I. fall. è di anni dodici e mesi sei (anni
dieci, pari al massimo edittale della pena, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., con
l’aumento di un quarto previsto dall’art. 161 cod. pen.) e che tale termine inizia
a decorrere dalla sentenza dichiarativa del fallimento (del 7 novembre 2006),
così che le contestazioni mosse al Riccobene si prescriveranno solo il 7 maggio
2019.
2 – Gli ulteriori motivi di censura sono inammissibili perché esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti sono poi meramente congetturali perché si afferma che il
prevenuto non avrebbe potuto rendersi conto di quali beni fosse composto il
patrimonio della società, e che non vi era prova della sua intenzione di tenere le
scritture contabili in modo da determinate un danno ai creditori, quando la Corte
territoriale aveva, invece, osservato come tale versione, palesemente illogica,
non fosse supportata da alcun elemento di prova.

1

contestatigli;

3 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle

Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Enrico

orio Stanislao Scarlini

Il Presidente
Stefano Pa119____,
dd”

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA