Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19946 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19946 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FALCO ALESSANDRO N. IL 10/01/1991
avverso la sentenza n. 380/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
13/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/04/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a De Falco Alessandro ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena
di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.),
commesso in data 12/01/2014.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 20
Il consigliere strore
Orlandillik
I
Vin
sidente
o Rotundo
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza di motivazione riguardo all’affermata insussistenza delle condizioni di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen.