Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19945 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19945 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALATOZZO PALMA CATERINA nato il 09/01/1954 a BARCELLONA POZZO DI
GOTTO

avverso la sentenza del 13/06/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rideterminava
la pena inflitta a Palma Caterina Calatozzo di cui confermava la responsabilità
per il delitto ascrittole di tentato furto in abitazione.
2 – Propone ricorso l’imputata, con il proprio difensore, lamentando:
– con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la

della refurtiva, pari ad euro 20;
– con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine alla misura della pena;
– con il terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Il primo motivo è inammissibile perché la speciale formula di
proscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen., comporta un giudizio di fatto
che deve essere pertanto richiesto al giudice del gravame del merito, nei motivi
di appello, o, se la fase era già iniziata al momento dell’entrata in vigore della
norma, durante l’udienza di discussione.
Oltre a non avere assolto tale onere, la difesa dimentica che la
contestazione, ed il riconoscimento della recidiva prevista dall’art. 99, comma 4,
cod. pen. a carico della prevenuta, comporta un aumento della pena edittale,
quale circostanza aggravante ad effetto speciale, per il delitto alla medesima
ascritto, tale da superare il limite di applicabilità dell’istituto invocato di anni
cinque di reclusione.
2 – I residui motivi, sul trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per la
loro genericità e perché:

la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è

giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
1

mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. in considerazione del valore

disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244);
– la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad

frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
3 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche
della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia

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