Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19944 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19944 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MESSANA CALOGERO nato il 10/06/1945 a RAVANUSA
GALIANO GIUSEPPE nato il 30/09/1977 a DORTMUND( GERMANIA)

avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava,
per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva
ritenuto Calogero Messana e Giuseppe Galiano celpevoli, del delitto di cui agli
artt. 582 e 585 cod. pen., irrogando ai predetti la pena indicata in dispositivo.
2 – Propongono ricorso gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore,
lamentando:

responsabilità del prevenuto si era fondata solo sulle dichiarazioni della persona
offesa e di un testimone senza che la Corte sottoporre le stesse ad un corretto
vaglio di attendibilità;
– Galiano, la violazione di legge per non avere, la Corte, tenuto conto delle
osservazioni sul compendio probatorio formulate dal prevenuto con l’atto di
appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1 – Le censure formulate dai prevenuti sono interamente versate in fatto e,
invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Le argomentazioni proposte tendono, appunto, ad ottenere una
inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da
quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici
e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto si afferma nei ricorsi, aveva
infatti esaminato nel dettaglio i motivi di appello concludendo, alla luce ed in
coerenza con il compendio probatorio raccolto, per l’attendibilità dei testi
d’accusa e, quanto al Galiano, per l’inattendibilità dell’alibi proposto.
2 – All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

– Messana, il vizio di motivazione in quanto la declaratoria della penale

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

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