Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19944 del 08/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19944 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRO GAETANO N. IL 16/03/1964
avverso la sentenza n. 12517/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 08/04/2015

Motivi della decisione
L’imputato Di Pietro Gaetano ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Roma
che, in parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone in data 22/05/2013, ne ha ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di detenzione di
kg. 116 di marijuana (art. 73 commi d.P.R. n. 309 del 1990), riducendo però la pena inflittagli
in primo grado nella misura finale di quattro anni di reclusione ed C 30.000,00 di multa, alla
luce del ripristinato quadro sanzionatorio determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 32 del 2014 e della di nuovo rilevante distinzione tra droghe pesanti e cd. leggere (art. 73
comma 4 d.P.R. cit.).

Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 015

Il ricorrente deduce vizio di motivazione, in quanto la Corte d’appello non avrebbe indicato con
chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato la propria decisione.

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