Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19943 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19943 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCO FABIO nato il 01/11/1984 a FOGGIA

avverso la sentenza del 16/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto Fabio Falco colpevole dei
reati di lesioni aggravate e porto abusivo di una mazza di ferro, irrogando la
pena indicata in dispositivo.
2 – Propone ricorso personale l’imputato, lamentando:
– con il primo, il secondo ed il terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio

della persona offesa e del teste a discarico che aveva offerto la prova d’alibi;
– con il quarto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per
non essere stato riconosciuto il legittimo impedimento dell’imputato a comparire
in una non meglio identificata udienza;
– con il quinto motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione, per
non essere stata rilevata la prescrizione dei reati consumatasi già il 21 febbraio
2016, argomentando anche sulle possibili ragioni di sospensione del termine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – I primi tre motivi sono interamente versati in fatto e, invece, esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal
giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte territoriale aveva osservato, con motivazione priva di manifeste
aporie logiche, come la ricostruzione offerta dalla persona offesa Francesco
Diomede fosse riscontrata dalle dichiarazioni del teste Piazzola (riportandone i
brani salienti) e come non fosse smentita dalla deposizione del teste a discarico
De Santis (in quanto questi non aveva riferito orari incompatibili con
l’aggressione al Diomede).

1

di motivazione in ordine alla valutazione degli apporti dichiarativi, in particolare

2 – Il quarto motivo è manifestamente infondato posto che la Corte non
aveva riconosciuto il legittimo impedimento dell’imputato a comparire all’udienza
del 16 febbraio 2016, perchè, dal prodotto certificato medico, era emerso che la
patologia che ne aveva determinato l’accesso al Pronto Soccorso era in fase di
risoluzione.
3 – Il quinto motivo è manifestamente infondato posto che lo stesso
ricorrente afferma che il termine prescrizionale non si è consumato prima della
pronuncia (coincidente con la lettura del dispositivo) della sentenza impugnata.

pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma l’11 aprile 2018.

4 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA