Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19942 del 11/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19942 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENTURA DANIELE nato il 26/10/1972 a MESSINA

avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, in riforma
della pronuncia assolutoria del locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere
nei confronti di Daniele Ventura per il delitto di violenza privata per essere il
medesimo estinto per prescrizione.
2 – Propone ricorso l’imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di
motivazione in quanto si era riformata la sentenza di assoluzione senza

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1 – Nel caso di condanna in appello, infatti, non sussiste l’obbligo di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la
sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di
una prova dichiarativa, bensì all’esito della differente interpretazione della
fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell’intero
compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Fazzini, Rv. 271012),
come è accaduto nell’odierno caso concreto.
2 – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della
somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 aprile 2018.

provvedere alla nuova escussione delle testimonianze che l’avevano determinata.

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