Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19942 del 08/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19942 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MBENGUE AMADOU N. IL 02/11/1978
avverso la sentenza
27/05/2014
n.2,
y2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 08/04/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata, in epigrafe il Tribunale di Genova, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Mbengue Amadou ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di
sei mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di cessione di sostanze stupefacenti
del tipo cocaina, ritenuta l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n.
309 del 1990.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha espressamente argomentato che il
denaro sequestrato all’imputato costituiva provento del contestato reato di cessione di sostanze droganti, ancorché riferito a quantitativo legittimante l’applicazione del più mite trattamento
sanzionatorio di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 aprile 2
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro, asseritamente disposta dal giudicante in assenza delle condizioni di cui all’art. 240 cod. pen.